Avvocati: il nuovo schema di decreto sulle specializzazioni forensi
Il Ministero della Giustizia ha predisposto lo schema di decreto, ora all’esame del CNF e del Consiglio di Stato per i pareri di competenza, recante il regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Lo scorso anno, con la sentenza n. 5575, il Consiglio di Stato aveva bocciato il precedente decreto sulle specializzazioni forensi (144/2015) limitatamente alle disposizioni relative all’elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici.
Il Ministero precisa nella relazione illustrativa che il nuovo elenco è stato elaborato sulla base di una ricognizione “dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, individuando, all’interno dei settori tradizionali del diritto civile, penale e amministrativo, indirizzi di specializzazione diretti a evitare una contraddittoria ed impropria connotazione generalista del titolo”.
La novità: l’avvocato potrà acquisire il titolo di “specialista” in non più di due tra i seguenti dieci settori di specializzazione: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto internazionale; diritto dell’Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza; diritto dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali.
Per il diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo il titolo di specialista si acquisisce unitamente alla specializzazione in almeno uno dei seguenti indirizzi:
• Diritto civile
– diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
– diritto successorio;
– diritti reali, condominio e locazioni;
– diritto delle assicurazioni e della responsabilità professionale;
– diritto agrario;
– diritto commerciale;
– diritto industriale e della proprietà intellettuale;
– diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;
– diritto dell’esecuzione forzata;
– diritto bancario e dei mercati finanziari.• Diritto penale
– diritto penale della persona, dei minori e della famiglia;
– diritto penale della pubblica amministrazione;
– diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;
– diritto penale dell’economia e dell’impresa;
– diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;
– diritto dell’esecuzione penale.• Diritto Amministrativo
– diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;
– diritto urbanistico e dell’edilizia;
– diritto dell’ambiente;
– diritto sanitario;
– diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;
– diritto delle autonomie territoriali e contenzioso elettorale.Inoltre, tenendo conto delle censure mosse dal Consiglio di Stato per l’eccessiva discrezionalità in capo al CNF nella gestione dei colloqui per il conferimento del titolo per comprovata esperienza, lo schema prevede una nuova procedura per la formazione di una commissione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei cassazionisti e da due professori universitari qualificati nel settore di specializzazione oggetto della domanda. Il CNF nominerà un solo componente tra gli avvocati, gli altri saranno nominati con decreto del Ministero della Giustizia.
Il conseguimento del titolo di specialista non comporta tuttavia l’obbligo di indicazione dell’indirizzo o degli indirizzi negli elenchi degli avvocati specialisti.