Caduta in una buca vicino casa: non basta per ritenere l’evento prevedibile ed evitabile

da | Giu 28, 2019 | Civile, Giurisprudenza, Risarcimento danni

La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 14908/2019, affronta il tema della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario della strada dove il danneggiato cade a causa di una buca e, in particolare, offre spunti interessanti in ordine alla vicinanza della buca stradale dall’abitazione del danneggiato, circostanza che spesso la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente in quanto l’insidia era prevedibile dal danneggiato.

Ed infatti, la Corte, seppur riconoscendo che la vicinanza della buca stradale all’abitazione del danneggiato è usata quale indizio atto a ricavare la prevedibilità del danno, precisa che: “l’elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l’evento.” Un simile indizio – continua la Corte – va valutato nel caso concreto, unitamente ad altre circostanze. Diversamente, sul cittadino non può gravare l’obbligo cautelare di conoscere e ricordare l’ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza. 

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che nel corso del giudizio erano emerse diverse circostanze, quali la strada buia e la buca colma d’acqua. In tal caso, il Giudice di merito avrebbe dovuto tenere in considerazione tutte le circostanze e non solo la vicinanza della buca stradale all’abitazione del danneggiato per escludere la responsabilità in capo all’ente. Infatti “solo il ricordo preciso della ubicazione della buca, e non già la mera conoscenza che ve ne fosse una sul percorso, avrebbe consentito di evitare l’evento, dal momento che la buca non era visibile e sapere semplicemente che vi fosse non era sufficiente ad evitarla.”

Pertanto, la Corte in accoglimento del ricorso del danneggiato ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello anche per la regolamentazione delle spese processuali.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza n. 14908 del 31 maggio 2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 29440/2017 proposto da:

S.M. e D.B.U.F., rappresentati e difesi

dall’avvocato Luigi Crusco e domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo in Scalea, corso mediterraneo, 92;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCALEA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanni Loreto e domiciliato presso la casa

comunale in Scalea, via Plinio il Vecchio, 1;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1798/ 2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 9.11.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.4.2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. percorrendo con un ciclomotore intestato a D.B.U.F. una stradina che portava a casa sua, alla fine di una salita, finiva in una buca, in quel momento piena dell’acqua piovana di una recente precipitazione.

Entrambi, conducente e proprietaria, agivano, ciascuno per i danni in proprio subiti, contro il Comune di Scalea, contestando una responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Il giudice di prime cure, ritenuto che la fattispecie rientrava nella previsione di quella norma, a dispetto invece del contrario avviso dell’ente locale, accoglieva la domanda ed accordava ai due attori un risarcimento dei danni di 22647,28 Euro.

Su appello del Comune di Scalea questa decisione veniva riformata, nel senso che la corte di appello riteneva esclusiva la colpa del danneggiato, il quale, da un lato, avrebbe dovuto moderare la velocità, e dall’altro, avrebbe dovuto evitare la buca, che, trovandosi vicino casa, gli doveva essere nota.

Ricorrono i due iniziali attori con tre motivi di ricorso. V’è costituzione del Comune di Scalea con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata, riferita la fattispecie concreta all’art. 2051 c.c., ha ritenuto di escludere la responsabilità del Comune di Scalea, attribuendo il danno interamente al concorso colposo del danneggiato.

La colpa di costui, secondo i giudici di merito, starebbe nel non avere colpevolmente evitato un pregiudizio, che per ordinaria diligenza, avrebbe invece potuto evitare.

La colpa è ricavata da due elementi indizianti.

Da un lato, secondo la corte, il conducente non avrebbe moderato la velocità adeguandola alle condizioni del momento: scarsa illuminazione, strada resa scivolosa dalla pioggia, ecc.; per altro verso, avrebbe dovuto evitare la buca, in quanto abitava nelle vicinanze, e si deve quindi presumere che la conoscesse.

2.- I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso, che denunciano tutti violazione di legge. In particolare, il primo motivo denuncia una errata interpretazione dell’art. 2051 c.c., in relazione anche all’art. 1227 c.c., nel senso che la corte di merito avrebbe falsamente attribuito alla colpa del danneggiato la responsabilità dell’incidente, per via di una malintesa interpretazione della nozione di fortuito; con il secondo ed il terzo motivo si fa valere violazione delle norme che guidano la valutazione e l’ambito della prova (artt. 115 e 166 c.c.) e di quella presuntiva in particolare (art. 2727 c.c.), nel senso che la corte di merito avrebbe attribuito valore di prova ad elementi (l’eccesso di velocità, la vicinanza della buca alla abitazione) che non avevano quel valore, ma soprattutto, che non erano allegati, e dunque non potevano essere assunti ad elemento di prova.

Può farsi un esame congiunto di questi motivi, che risultano fondati nei termini seguenti.

Per meglio comprendere le ragioni dell’accoglimento del ricorso, serve una chiosa sulla regola di giudizio adottata dalla corte di merito.

Quest’ultima assume che l’evento (la caduta nella buca) era prevedibile ed evitabile.

La corte di merito ricava la prevedibilità dell’evento dalla circostanza che il danneggiato abitava nelle vicinanze, circostanza che fa presumere la conoscenza della esistenza della buca, e quindi la prevedibilità del danno. L’elemento della prevedibilità è così ricavato da un indizio, da un fatto noto, che, secondo la corte, vale di per sè, ossia a prescindere dalla circostanza concreta, a far presumere conoscenza della buca e dunque prevedibilità dell’evento.

Invece, l’evitabilità di quest’ultimo è ricavata dalla corte dalla regola cautelare dell’andatura moderata: il danno sarebbe stato evitabile se fosse stata rispettata una andatura moderata.

Le censure mosse a questo ragionamento sono fondate.

2.1- Intanto, risulta fondato il terzo motivo, in base al quale i ricorrenti contestano alla decisione impugnata di aver posto a base della decisione, quale elemento di prova, un fatto inesistente, non allegato dalle parti, nè altrimenti emerso: quello della velocità del motociclo.

La corte, a pagina 8, assume che il danneggiato “avrebbe dovuto moderare particolarmente la velocità in considerazione dell’ora tarda, della strada dissestata su cui aveva piovuto da poco e dell’assenza di illuminazione”, con ciò supponendo che, per contro, il motociclo viaggiasse ad elevata velocità.

Il giudizio è nei termini del tipico controfattuale: se avesse moderato la velocità avrebbe potuto evitare la buca. Il controfattuale è un giudizio ipotetico (se avesse moderato la velocità) che si può formulare solo se lo si pone come alternativo ad un fatto certo o sufficientemente probabile (ossia non l’ha moderata).

Altrimenti, l’ipotesi costituita dalla condotta alternativa lecita (se avesse moderato la velocità) non è alternativa al fatto realmente accaduto, ma ad un fatto a sua volta ipotetico.

Il giudizio controfattuale serve a sostituire la condotta alternativa lecita (il medico avrebbe dovuto fare un certo esame diagnostico, il conducente avrebbe dovuto moderare la velocità) a quella effettivamente tenuta, e quest’ultima deve essere certa o sufficientemente probabile.

Nel caso presente non risulta affatto che il conducente del motociclo stesse percorrendo la strada a velocità non adeguata. O meglio, la corte non dice perchè ritiene che l’andatura fosse eccessiva avuto riguardo allo stato dei luoghi, nè indica alcun elemento (entità dei danni, tracce di frenata, o altro genere di indizio) da cui ha potuto inferire che l’andatura fosse elevata.

Non essendovi alcuna ragione per affermare che la velocità non era adeguata (e non essendo ricavabile una tale ragione dalla motivazione della sentenza), il giudizio controfattuale sulla evitabilità del danno è sicuramente viziato. Non si può concludere che una velocità moderata avrebbe fatto evitare il danno, se non risulta nè certo nè probabile che la velocità fosse, al contrario, elevata o non adeguata alle condizioni della strada.

Con la conseguenza che la corte di merito pone a base della decisione un fatto (la velocità del motociclo) assolutamente non risultante dagli atti di causa, in violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di reputare esistenti prove, o elementi indiziari in realtà inesistenti o non emersi in giudizio (Cass. 9356/2017).

3.- Risulta fondato altresì anche il primo motivo, che può essere letto, nella prospettiva di ciò che si sta per dire, unitamente al secondo.

Come si è detto l’evitabilità dell’evento, e dunque un elemento della colpa del danneggiato, è stata ricavata dalla velocità sostenuta, senza però indicare da cosa quest’ultima possa risultare evidente.

L’altro elemento della colpa, ossia la prevedibilità del danno, è invece ricavato dalla vicinanza della buca all’abitazione del conducente.

Anche su questo punto la decisione va censurata, per le ragioni che seguono.

E’ vero che se la buca in cui si incappa è posta nelle vicinanze dell’abitazione del danneggiato ciò può costituire indizio, o elemento utile a ricavare la prevedibilità del danno, ossia per consentire un giudizio affermativo sulla prevedibilità (ed anche, se si vuole, evitabilità) del danno stesso (Cass. 11526/ 2017).

Ed in questo caso, emerge dagli atti, la buca era su una delle strade che portano a casa del danneggiato.

Tuttavia, il vizio del ragionamento che ha portato ad affermare la colpa, qui, sta in un diverso argomento.

La vicinanza della buca alla abitazione del danneggiato, oppure ai luoghi da quest’ultimo solitamente frequentati, è usata, nella prassi, quale indizio di prevedibilità dell’evento, e dunque quale indizio di un elemento della colpa, nel senso che, se la buca è li vicino, si presume, sulla base di massime di esperienza, che la si conosca. Ciò rende l’evento prevedibile.

Come è noto la prevedibilità dell’evento è altresì criterio per stabilire una regola cautelare, nel senso che gli eventi prevedibili, nei limiti del possibile, vanno evitati.

Questo criterio di accertamento della colpa del danneggiato, va però precisato.

Infatti, l’elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sè, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l’evento.

Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante; ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l’obbligo cautelare di conoscere e ricordare l’ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.

Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sè, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest’ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso. Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per l’appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto.

Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico.

Nel caso presente, era pacifico, e la sentenza di merito ne dà atto, che la strada era buia, e che la buca era piena d’acqua, dunque coperta, a causa delle precipitazioni recenti.

V’erano quindi questi altri indizi che andavano considerati insieme alla circostanza che la buca fosse vicino casa, e che andavano valutati insieme all’elemento della vicinanza. Qualora esista, dunque, una pluralità di fatti potenzialmente significativi, il giudice di merito è tenuto a considerarli tutti, per verificare la loro concordanza, come preteso dall’art. 2729 c.c., e cosi come è viziata la decisione che nega valore indiziario ad un fatto, senza prima aver valutato se esso concorda con gli altri fatti noti (Cass. 9059/ 2018), allo stesso modo è viziata la decisione che attribuisce valore indiziario ad un fatto noto senza valutare se esso sia discordante quanto a tale valore con gli altri fatti noti emersi in giudizi.

Con la conseguenza che non tenere conto di queste concrete circostanze, significa addossare al danneggiato non solo l’obbligo cautelare di conoscere le buche a lui vicine, ma anche quello di ricordarne esattamente l’ubicazione, in modo tale che, quando, come nella fattispecie, non sono visibili, possono comunque essere evitate ricordandosi l’esatta loro collocazione.

Infatti, nel caso concreto, solo il ricordo preciso della ubicazione della buca, e non già la mera conoscenza che ve ne fosse una sul percorso, avrebbe consentito di evitare l’evento, dal momento che la buca non era visibile e sapere semplicemente che vi fosse non era sufficiente ad evitarla.

Il ricorso va accolto con rinvio alla corte di appello di Catanzaro per un diverso esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2019

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