Cessata materia del contendere e regolamentazione delle spese di processuali

da | Dic 5, 2018 | Civile, Condominio, Giurisprudenza

“Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso”

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018, ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale ovvero sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni.

IL CASO: Un ex marito proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla ex moglie per l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento eccependo l’avvenuto pagamento effettuato pochi giorni prima. Il Giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

L’opponente proponeva appello esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite.

La Corte di Appello rigettava l’appello e condannava al pagamento delle spese di lite del grado.

L’ex marito ricorreva in Cassazione  con un unico motivo, denunciando la violazione dei criteri determinativi della soccombenza virtuale di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..

LA DECISIONE: Gli ermellini, ravvisate le condizione per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.l. 168/2016, hanno rigettato il ricorso.

In primo luogo, hanno osservato che la cessazione della materia del contendere comporta la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, il venir meno dell’interesse ad agire e della necessità di una pronuncia giudiziale.

In secondo luogo, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito l’assunto secondo cui il regolamento delle spese processuali, nel caso di cessazione della materia del contendere, segue le regole della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.

Nel caso di specie – rileva la Corte – il precetto è stato notificato prima del pagamento da parte dell’ex marito e, successivamente al pagamento, la ex moglie prima di ricevere la notifica dell’atto di citazione in opposizione aveva comunicato alla controparte di rinunciare al precetto stesso.

Pertanto, su queste considerazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio.

Cassazione Civile, Sezione Sesta, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018

 

OMISSIS

Fatto

RILEVATO

che:

  1. Tizio ha proposto ricorso per cassazione contro Caia, avverso la sentenza n. 658/2017 della Corte d’Appello di Bologna.
  2. La Caia resiste con controricorso.
  3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
  1. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

  1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
  2. Il Tizio proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla ex moglie Caia per l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, facendo presente di aver provveduto al pagamento inviando una raccomandata con gli assegni pochi giorni prima. Il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese per un terzo e condannando il Tizio al pagamento dei residui due terzi.
  3. Il Tizio proponeva appello su questo solo punto; la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza qui impugnata, che ripercorreva la tempistica delle richieste di adempimento e poi dell’adempimento, accertando che il Tizio, tra i due, dovesse ritenersi prevalentemente soccombente. Rigettava quindi l’appello del Tizio, condannandolo al pagamento delle spese del grado.
  4. L’avv. Tizio impegna ora la Corte denunciando la violazione dei criteri determinativi della soccombenza virtuale, contenuti negli artt. 91 e 92 c.p.c., da parte del giudice di appello.

Invero la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia.

Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.

La corte d’appello ha accertato che il precetto è stato notificato in data in cui la signora Caia non aveva ancora ricevuto alcun pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del marito e che quando questa, pochi giorni dopo, lo ricevette, immediatamente comunicò alla controparte, prima ancora di aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione in opposizione, che intendeva rinunciare al precetto stesso.

Non si ravvisa quindi alcuna violazione di legge nella pronuncia impugnata, che correttamente non ritenere il Tizio, nel giudizio ipotetico che precede la liquidazione secondo la soccombenza virtuale, l’esclusivo né il prevalente vincitore, giacché il precetto gli fu legittimamente notificato per non aver egli fino a quel momento provveduto ad erogare il dovuto contributo al mantenimento della moglie e del figlio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, del

D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 2.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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