DASPO: il tifoso non è obbligato a presentarsi in commissariato per le partite amichevoli

da | Nov 20, 2018 | Giurisprudenza, Penale

“l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili”.

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione III, con la sentenza n. 45251 del 15 giugno 2018, si è pronunciata su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto colpevole un tifoso del reato di cui all’art. 6 L. 401/1989 per aver contravvenuto all’ordine del Questore di recarsi presso il locale commissariato di P.S. in occasione di una partita amichevole della propria squadra.

IL CASO: Un tifoso, sottoposto a DASPO, veniva condannato sia in primo che in secondo grado alla pena di un anno di reclusione ed euro 10 mila di multa poiché ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 6 L. 401/1989 per non essersi presentato al locale commissariato di P.S. in occasione della partita amichevole Turris-Napoli Primavera disputata in data 1.12.2010, contravvenendo all’obbligo di firma in occasione delle partite calcistiche cui prende parte la squadra Turris.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo con il quale contestava, in relazione al vizio di violazione di legge ed al vizio motivazionale, la responsabilità penale poiché la partita Turris-Napoli Primavera era una partita amichevole, non pubblicizzata e di cui non era a conoscenza. Deduceva, infatti, che per le partite amichevoli non è necessaria una preventiva programmazione e la loro organizzazione dipende esclusivamente dalla disponibilità delle squadre e dell’impianto sportivo, e che non può, quindi, ritenersi esigibile l’obbligo di presentazione al commissariato di P.S..

LA DECISIONE:

Gli ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso, rammentando che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di misure di prevenzione della violenza scatenate dalle manifestazioni sportive, “l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili”.

Essendo il reato un delitto e, quindi, caratterizzato dal dolo – continua la Corte – occorre la certa individuazione delle gare per le quali il divieto operi, gare che se aventi natura amichevole non necessariamente sono caratterizzate dalla anticipata programmazione, a differenza delle partite ufficiali di campionato. Sul punto la Corte di Appello non ha reso alcuna motivazione al fine di accertare se e con quale anticipo fosse stata data pubblicità alla partita.

I Giudici di legittimità, pertanto, hanno rinviato per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di merito.

Cassazione Penale, Sezione Terza, sentenza n. 45251 del 15 giugno 2018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente –

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

 S.N., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 10.5.2017 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marinelli Felicetta, che ha concluso per il rigetto  del ricorso;

udito il difensore, avv. Antonio Cirillo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 10.5.2017 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato S.N. alla pena di un anno di reclusione ed Euro 10.000 di multa ritenendolo responsabile del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 per essersi in costanza del divieto di accedere agli stadi allorquando vi siano competizioni calcistiche cui prende parte la squadra del (OMISSIS), aveva contravvenuto alla prescrizione di

recarsi presso il locale commissariato di P.S. in occasione della partita (OMISSIS) primavera disputata in data (OMISSIS). Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito alla L. n. 401 del 1989, art. 6 e al vizio motivazionale, la responsabilità ascritta all’imputato per non essersi presentato al locale Commissariato in un’unica occasione in cui veniva disputata dalla squadra del (OMISSIS) una partita amichevole, per nulla pubblicizzata, con la compagine del Napoli primavera, di cui questi non poteva essere a conoscenza tanto più che l’incontro si era svolto durante il mese di agosto al di fuori del campionato e che di fatto costituiva solo un allenamento di preparazione al prossimo torneo calcistico. Deduce che poichè, a differenza di quelle ufficiali, le partite amichevoli possono essere decise senza una preventiva programmazione in relazione alle momentanee disponibilità delle squadre e dell’impianto sportivo, non poteva ritenersi esigibile l’obbligo di presentazione a carico del sottoposto, il quale avrebbe dovuto altrimenti contattare quotidianamente la società calcistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Va invero premesso che secondo il consolidato orientamento formatosi in seno a questa Corte in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di “comparire personalmente” presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017 – dep. 19/07/2017, Zazzaro, Rv. 270788).

L’eccepita non conoscibilità da parte dell’imputato della partita in occasione della quale era incorso nella violazione dell’obbligo di presentazione presso il commissariato di residenza, imponeva, essendo riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata che l’incontro calcistico disputato fosse una manifestazione amichevole peraltro svoltasi in pieno periodo estivo, la specifica dimostrazione della sua preventiva pubblicizzazione.

Dal momento che il reato de quo, in quanto delitto, è caratterizzato dal dolo, occorre ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto operi, gare che ove di natura amichevole, non necessariamente sono caratterizzate, a differenza degli incontri ufficiali, dalla anticipata programmazione tanto più allorquando vengano disputate fuori dal campionato e si tratti dì compagini poco più che dilettantistiche. Nessuna motivazione è stata resa sul punto dalla Corte partenopea, limitatasi ad affermare che grava sul sottoposto l’obbligo di informarsi sulle date in cui la squadra per la quale operano le prescrizioni poste a suo carico dal DASPO è impegnata in competizioni sportive, senza tuttavia chiarire, al fine di escludere l’assunto difensivo se, e con quale anticipo fosse stata pubblicità all’evento.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2018

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