Eccezione di incompetenza territoriale: la Cassazione fissa i requisiti di ammissibilità

da | Ott 2, 2018 | Giurisprudenza, Procedura civile

“va rilevato, quanto al primo profilo (art. 18 cpc), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07)” 

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21941 del 10 settembre 2018, ha fissato i requisiti necessari, ai fini dell’ammissibilità, dell’eccezione di incompetenza territoriale derogabile nelle materie avente ad oggetto le obbligazioni ove il convenuto sia una persona fisica.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour trae origine da un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni subiti in occasione di un sinistro stradale in cui la società di assicurazioni convenuta, unitamente al responsabile civile persona fisica, eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice adito.
Tale eccezione, rigettata in primo grado, veniva accolta dal giudice del gravame poiché riferibile a tutti i fori, generali e concorrenti, di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.. Pertanto, l’attrice in primo grado proponeva regolamento di competenza contestando l’incompletezza dell’eccezione così come formulata dalla società convenuta, non avendo contestato, ai sensi dell’art. 18 C.p.c., l’esistenza del foro del domicilio del convenuto e non aveva provato quanto dichiarato in relazione ai criteri di cui all’articolo 19 c.p.c.
LA DECISIONE: Gli ermellini hanno accolto il ricorso per regolamento di competenza ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla compagnia di assicurazione in quanto ritenuta incompleta e, quindi, da intendersi come non proposta.
In effetti, la S.C. ha rilevato che la società di assicurazioni in relazione al foro generale delle persone fisiche si è limitata a contestare la sussistenza del foro del Giudice adito solo per ciò che concerne la residenza della convenuta responsabile civile e non anche il suo domicilio così come previsto dall’art. 18 c.p.c..
La Corte di Cassazione ha evidenziato, infatti, che la completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della eccezione stessa ed, in difetto, può anche essere rilevata d’ufficio in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016, Cass. 26094/2014 e Cass. 5725/2013).

Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza n. 21941 del 10 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 21560-2017 R.G. proposto da:

XXX <…>, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato <…>; – ricorrente –

contro

YYY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,<…>, presso lo studio dell’avvocato <…> che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato <…>; – controricorrente –

contro

ZZZ; – intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2115/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

XXX <…> propone regolamento di competenza avverso sentenza 18-7-2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui, in accoglimento dell’appello di YYY spa, è stata dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Torre del Greco a decidere la controversia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale verificatosi il 28-8-2009 in Bacoli (mandamento del Giudice di Pace di Pozzuoli); giudizio promosso dall’XXX <…> nei confronti di ZZZ, residente a Marano di Napoli, e della sua YYY SpA, avente sede legale a Trieste.

 

In particolare il Tribunale ha considerato ammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla YYY, in quanto ritenuta correttamente riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli artt. 18,19 e 20 cpc; nello specifico, in ordine all’assunto del primo Giudice secondo cui l’eccezione di incompetenza era incompleta in quanto non contenente l’indicazione -ex art. 19 cpc- degli altri fori competenti in relazione ai luoghi ove la Compagnia assicuratrice aveva i propri stabilimenti o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, ha evidenziato che la YYY in comparsa di risposta aveva invece dichiarato espressamente “la inesistenza di alcuna sua filiale e/o sede di rappresentanza (sostanziale e processuale) nel territorio sul quale il Giudice di pace adito esercitava la sua competenza”, in quanto era “notorio che YYY SpA non agiva per il tramite di alcuna Agenzia esercitando la sua attività direttamente da Trieste”.

Con il proposto regolamento l’XXX <…> rileva l’incompletezza dell’eccezione sia perché non era stata contestata -ex art. 18 cpc- l’esistenza del foro del domicilio della ZZZ in Marano di Napoli sia perché la Compagnia non aveva provato quanto dichiarato in relazione al criterio di cui all’art. 19 cpc.

Resiste la YYY SpA

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il regolamento è fondato.

Come evidenziato anche dal P.G., la sollevata eccezione di incompetenza è inammissibile in quanto incompleta, ed è pertanto da ritenere come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Va innanzitutto precisato che, come più volte già chiarito da questa S.C., la completezza è requisito di ammissibilità dell’eccezione e, quindi, l’eventuale incompletezza può essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass. 22510/2016; 26094/14; 5725/13).

Ciò posto, va rilevato, quanto al primo profilo (art. 18 cpc), che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ.) ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (conf. Cass. 24277/07).

Nel caso di specie, invece, la Compagnia, con riferimento al foro generale delle persone fisiche (art. 18 cpc), ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo in relazione alla “residenza” della convenuta ZZZ, e non anche al “domicilio” della stessa.

Attesa la rilevabilità d’ufficio dell’incompletezza, non importa che siffatto profilo non sia stato oggetto di specifica contestazione nei gradi di merito, ove invero la questione appare incentrata in particolare sul rispetto del criterio di collegamento di cui all’art. 19.

L’accoglimento del regolamento sotto il primo profilo (art. 18 cpc) rende superfluo l’esame dello stesso anche in relazione al secondo (art. 19 cpc). In conclusione, quindi, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere il presente giudizio nel merito in grado di appello.

Lo stesso Tribunale regolamenterà anche le spese processuali relative al presente regolamento di competenza.

P. Q. M.

La Corte accoglie il regolamento; dichiara la competenza del Tribunale di Torre del Greco a decidere nel merito in grado di appello; rimette al detto Tribunale la regolamentazione delle spese relative al presente regolamento di competenza.

Così deciso in Roma il 29-5-2018

Il Presidente

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