Opposizione a cartella di pagamento: l’agente della riscossione è l’unico legittimato passivo necessario

da | Nov 13, 2018 | Giurisprudenza, Riscossione

“L’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità  del credito e titolarità dell’azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di  chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”

La Corte di Cassazione – Sezione VI, con la ordinanza n. 23627 del 28 settembre 2018 ha stabilito che soggetto passivo di un giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento, seppur contestando vizi non riguardanti la medesima, deva essere unicamente l’agente della riscossione, sul quale grava l’onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.

 IL CASO: Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa all’omesso pagamento di contravvenzioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo l’omessa notifica dei verbali di accertamento presupposti. L’opposizione veniva notificata sia all’agente della riscossione, sia all’ente creditore. L’agente della riscossione si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace.

La sentenza di primo grado veniva confermata anche in Tribunale nel giudizio di appello promosso dall’agente della riscossione il quale riteneva unico responsabile della regolarità nella formazione del titolo l’ente creditore.

L’agente della riscossione ricorreva in Cassazione sulla base di un solo motivo: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”. Secondo la società ricorrente, i motivi per cui è stata accolta l’opposizione, ossia la mancata prova della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni, non implicherebbero alcuna responsabilità dell’agente della riscossione ma solo quella dell’ente creditore, e dunque avrebbe dovuto essere esclusa la propria responsabilità e la propria soccombenza.

LA DECISIONE:  La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.

Gli ermellini ribadiscono quanto sostenuto in precedenti pronunce: “L’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999.”

Pertanto, conclude la Corte, in caso di accoglimento dell’opposizione l’agente della riscossione risulta essere necessariamente parte soccombente del giudizio e, quindi, deve essere condannato al pagamento delle spese legali, salvo compensazione.

Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8385 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da EQUITALIA SUD S.p.A.[…]

-ricorrente

nei confronti di C.S. [..]

-controricorrente

nonché

ROMA CAPITALE […]

-intimata

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19197/2015, pubblicata in data 24 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 19 giugno 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa.

S.C. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. per crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da violazione del codice della strada, di titolarità di Roma Capitale.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con condanna alle spese di lite di entrambi gli enti opposti.

Su appello di Equitalia Sud S.p.A., il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado e condannato l’appellante al pagamento delle spese del giudizio gravame in favore dell’opponente.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la C.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile e comunque manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

  1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3». Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata è corretta in diritto e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata), che l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per rivedere, onde – con le precisazioni che seguono – il ricorso va dichiarato

inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

I giudici di merito, nell’accogliere l’opposizione all’esecuzione proposta dalla C. ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (la qualificazione dell’azione proposta non è in discussione in questa sede) – in relazione ad una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per crediti derivanti da sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada di titolarità di Roma Capitale, per la mancata prova della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni – hanno condannato in solido al pagamento delle spese di lite sia l’ente creditore che l’agente della riscossione, facendo riferimento al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall’agente della riscossione, ritenuto comunque negligente per avere proceduto alla notifica della cartella di pagamento senza una previa verifica della regolarità del titolo.

Secondo la società ricorrente, i motivi per cui è stata accolta l’opposizione (mancata prova della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni) non implicherebbero però alcuna responsabilità dell’agente della riscossione – semplicemente tenuto a porre in essere gli atti esecutivi per la riscossione delle pretese iscritte a ruolo, senza poter verificare regolarità e fondamento delle stesse – ma solo quella dell’ente creditore, e dunque avrebbe dovuto essere

esclusa la propria responsabilità e la propria soccombenza.

Ma, anche a prescindere dall’esistenza di un preciso obbligo dell’agente della riscossione di provvedere alla verifica della regolarità dei titoli iscritti a ruolo da porre in riscossione, ai fini del riconoscimento della sua legittimazione passiva, correttamente affermata nella decisione impugnata (e della conseguente applicabilità del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.), risultano decisive ed assorbenti le considerazioni che seguono.

L’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità  del credito e titolarità dell’azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di  chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, P.v. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532

del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/1. 1/2012, Rv. 624480; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).

Ne consegue che, in caso di accoglimento dell’opposizione, l’agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l’esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l’ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l’incarico della riscossione).Ed il mancato esercizio di tale potere discrezionale, in caso di integrale soccombenza dell’opposto agente della riscossione, risolvendosi nell’applicazione del criterio legale del

principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non richiede alcuna specifica motivazione e dunque non è censurabile in sede di legittimità, così come non è censurabile in sede di legittimità il suo positivo esercizio, laddove sostenuto da adeguata motivazione. La decisione impugnata si sottrae pertanto alle censure avanzate dalla società ricorrente.

  1. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 800,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 19 giugno 2018.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA

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