Pace fiscale, fatturazione elettronica e giustizia tributaria telematica: ecco le novità del Decreto Fiscale
Il tanto discusso Decreto Fiscale (D. L. 23 ottobre 2018, n. 119) recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, firmato nella giornata di ieri dal Presidente Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 247 del 23 ottobre 2018.
PACE FISCALE: ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DEBITI SOTTO I MILLE EURO.
Tra le principali novità si segnala la cd. Pace Fiscale che prevede una serie di misure che vanno dalla riedizione della rottamazione dei ruoli alla definizione agevolata di liti e accertamenti sino ad arrivare ad una vera e propria forma di condono, la c.d. “integrativa speciale”.
– Definizione Agevolata dei processi verbali di constatazione.
Potranno essere regolarizzate le violazioni constatate nel verbale (per il quale non vi è stata ancora la notifica di un atto impositivo o di un invito al contraddittorio, in tal caso è prevista una diversa procedura di definizione) in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Il contribuente, per accedere alla sanatoria, dovrà presentare entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento (il decreto precisa che, per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 ed oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni).
La definizione si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
– Definizione Agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Il decreto fiscale prevede la possibilità per i contribuenti di definire in via agevolata gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero e gli inviti al contraddittorio che sono stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono definibili in via agevolata anche gli accertamenti con adesione che risultano sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.
La definizione si perfezionerà con il pagamento delle sole imposte, al netto delle sanzioni e degli interessi, che potrà avvenire in una unica soluzione o in rate mensili per un massimo di 20. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto o entro il termine per la proposizione del ricorso se più ampio (entro 20 giorni per gli atti di accertamento adesivo).
– Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Viene introdotta la cd. rottamazione ter che prevede con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate, i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (si ricorda che la precedente edizione, ancora in corso, si fermava al 30 settembre 2017).
La dichiarazione andrà presentata entro il 30 aprile 2019. Successivamente, entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunicherà l’importo da corrispondere e relative scadenze.
Il versamento delle somma da parte del contribuente potrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un numero massimo di 10 rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre a partire dall’anno 2019.
Una ulteriore novità è prevista per i debitori che hanno aderito alla cd. rottamazione bis, ai quali sarà data la possibilità di rideterminare il carico.
– Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Importante novità è la previsione dell’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino ad euro 1.000,00 (importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010).
– Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’IVA riscossa all’importazione.
– Definizione agevolata delle controversie tributarie.
Viene reintrodotta la possibilità di chiudere le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui il ricorso introduttivo del primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Qualora la pronuncia (non definitiva) sia favorevole al contribuente, le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado ovvero di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
La domanda ed il pagamento dell’importo totale (o della prima rata) dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2019. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
– Definizione agevolata per le ASD E SSD.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono procedere alla regolarizzazione, con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi d’imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell’amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari.
La regolarizzazione, che può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d’imposta, interessa i periodi d’imposta non ancora prescritti alla data di entrata in vigore del decreto e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini IRES e IRAP, per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale.
– Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il Decreto Fiscale introduce anche la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo. Il contribuente verserà un importo pari al 5% di quanto dovuto, sono esclusi gli interessi e le sanzioni.
La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2019 ed il pagamento andrà effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Dogane.
– Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale.
Viene concessa la possibilità ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni ed integrare, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.
L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.
Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro o senza debito di imposta a causa di perdite, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
Per perfezionare la sanatoria, oltre all’invio della dichiarazione integrativa, occorre versare in unica soluzione quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Decreto Fiscale, inoltre, prevede alcune misure di semplificazione in materia di fatturazione elettronica, che si ricorda diverrà obbligatoria a partire dal 1 Gennaio 2019: nessuna sanzione per i contribuenti che durante il primo semestre emettano la fattura oltre il termine, a partire dal 1 luglio la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dalla operazione, le fatture dovranno essere annotate entro 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture.
GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Ulteriori misure sono state previste in materia di contenzioso tributario telematico. Tra le novità si segnalano le seguenti:
- le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche;
- i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche;
- al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore o l’agente della riscossione, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo modalità telematiche. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali;
- viene fornita l’interpretazione dell’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
- la partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
ULTERIORI MISURE.
Il Decreto Fiscale introduce, infine, altre disposizioni di carattere fiscale tra cui viene previsto l’obbligo per i commercianti al minuto di memorizzare elettronicamente e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.