Dal 1 gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per le aziende e i professionisti (in alcuni casi), si pone il problema, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo fondato su fatture elettroniche, della necessità o meno di allegare l’estratto notarile delle scritture contabili anche in considerazione dell’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri delle fatture e acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del d.p.r. n. 633/1972 per coloro che dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche disposto con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
Il decreto ingiuntivo
Per ottenere un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., il creditore deve fornire una prova scritta in ordine alla esistenza del proprio diritto. Ai sensi dell’art. 634, comma 2, c.p.c.: “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”. Tuttavia, per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio delle fatture è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nell’eventuale giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato. Pertanto, in caso di opposizione, grava sul creditore, seppur convenuto nella fase di opposizione, fornire la prova dell’an e del quantum debeatur nonché della effettiva erogazione della prestazione in caso di contestazione del credito azionato in giudizio.
Limitandoci al caso delle fatture tradizionali non pagate, al fine dell’emissione di un decreto ingiuntivo è necessario anche il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui sono registrate e ciò al fine di verificare che i documenti prodotti siano conformi agli originali.
Per le fatture elettroniche?
La recente questione è stata affrontati da diversi Tribunali.
L’orientamento dominante è quello di concedere il decreto ingiuntivo richiesto sulla scorta delle fatture elettroniche senza il deposito dell’estratto notarile delle scritture contabili, ritenendo le fatture elettroniche in formato “.xml” documenti equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. e, quindi, documenti idonei per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 89757/2018, ha chiarito che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici autentici ed immodificabili garantiti dall’apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. Inoltre, specifica che “la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento e che “nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)”. L’Agenzia delle Entrate, infatti, nelle aree riservate del proprio sito web mette a disposizione un duplicato informatico, definito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) come il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
È proprio in ragione di queste caratteristiche che l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, dovrà ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri nonché degli obblighi previsti dall’art. 634 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Di tale avviso il Tribunale di Padova dell’8 agosto 2019, Tribunale di Verona del 29 novembre 2019.
Occorre, tuttavia, segnalare una pronuncia di senso contrario con la quale il Tribunale di Vicenza, lo scorso 25 ottobre, ha richiesto al ricorrente di integrare la documentazione ex art. 640 c.p.c., ai fini della valutazione della prova scritta richiesta dall’art. 634, comma 2, c.p.c., con l’estratto autentico dei registri Iva o delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seg. c.c..
Il Giudice vicentino ha ritenuto la sola fattura elettronica non sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo e, quindi, il creditore che agisce per l’emissione del decreto ingiuntivo dovrà produrre gli estratti autentici dei registri IVA o delle scritture contabili.
L’estratto notarile delle scritture contabili – secondo il Tribunale vicentino – svolge oltre alla funzione di attestazione della copia della fattura all’originale anche quella di verifica della regolarità dei registri o delle scritture, non venendo meno con l’entrata in vigore del Sistema di Interscambio che garantisce esclusivamente l’autenticità delle fatture, ma non anche la regolare tenuta dei registri in cui esse devono essere inserite.
Il primo orientamento, a parere dello scrivente, appare preferibile ritenendo il deposito dei duplicati informatici delle fatture elettroniche, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, sufficienti all’emissione di un decreto ingiuntivo. Infatti, le fatture, regolarmente consegnate al destinatario attraverso SDI, potranno essere validamente prodotte in un procedimento giudiziale senza l’autentica notarile. Nella busta telematica da creare per l’iscrizione a ruolo occorrerà allegare il file .xml della fattura elettronica (duplicato informatico) scaricato dal sito web dell’Agenzia delle Entrate senza alcuna attestazione di conformità.
In ogni caso, è bene rammentare che nell’eventuale giudizio di opposizione la fattura, cartacea od elettronica, è un documento di formazione unilaterale e spetterà al creditore opposto dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
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