Il Codice della Strada punisce severamente la guida in stato di ebbrezza, definendone la condotta e le sanzioni connesse in base al tasso alcolemico riscontrato.
In Italia non sempre è vietato guidare sotto l’effetto dell’alcol. Infatti, è consentito guidare con un tasso alcolemico sino a 0,5 grammi per litro. Tuttavia, per i conducenti con età inferiore ai 21 anni, neo patentati o che svolgono attività di trasporto di persone o cose vige il divieto assoluto di porsi alla guida in stato di ebbrezza (art. 186 bis C.d.S.).
Superata la soglia minima, il Codice della Strada, all’art. 186 comma 2, prevede tre diverse fattispecie in base al tasso alcolemico riscontrato mediante il cd. “alcoltest”: nei casi lievi è prevista una semplice sanzione amministrativa, nei casi più gravi guidare in stato di ebbrezza costituisce un reato penale. Ma analizziamo le singole ipotesi.
Le sanzioni.
L’art. 186 C.d.S. al comma 2 prevede tre scaglioni in relazione al tasso alcolemico riscontrato. Inoltre, in taluni casi particolari, le sanzioni sono aggravate: come nel caso di sinistro stradale o nel caso in cui la violazione sia stata commessa tra le ore 22 e le ore 7 del mattino.
L’art. 186 bis C.d.S., invece, prevede sanzioni più gravi per talune categorie di conducenti: con età inferiore a ventuno anni, neo-patentati o che svolgono attività di trasporto di persone o cose.
Vediamo:
da 0,5 a 0,8 g/l (art. 186 co. 2 lett. a):
- sanzione amministrativa da euro 531 a euro 2.125;
- la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi ;
- la decurtazione di n. 10 punti.
da 0,8 a 1,5 g/l (art. 186 co. 2 lett. b):
- reato con pena dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a 6 mesi;
- la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
- la decurtazione di n. 10 punti.
oltre 1,5 g/l (art. 186 co. 2 lett. c):
- reato con pena dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da 6 mesi ad un anno;
- la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
- la decurtazione di n. 10 punti;
- confisca del veicolo, salvo appartenga a terzi (ma la sospensione della patente verrà raddoppiata);
- in caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente.
in caso di sinistro stradale:
- Le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S. e del comma 3 dell’art. 186-bis sono raddoppiate;
- il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito;
- se tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) la patente di guida e’ sempre revocata.
aggravante tra le ore 22 e le 7:
L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Trattandosi di una circostanza aggravante comporta un aumento della pena base prevista. In caso di circostanze attenuanti, il Giudice dovrà operare prima l’aumento previsto per la circostanza aggravante e successivamente operare la diminuzione per le attenuanti riconosciute.
in caso di rifiuto a sottoporsi all'alcoltest:
- il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c):
- sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
- confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
- in caso di recidiva nel biennio è sempre disposta la revoca della patente di guida.
conducenti con età inferiore a 21 anni, neo patentati e che svolgono attività di trasporto di persone o cose (art. 186 bis):
- con tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 g/l è prevista la sanzione amministrativa da euro 163 a euro 658;
- con tasso da 0,5 a 0,8 g/l (art. 186 lett. a) le sanzioni sono aumentate di un terzo;
- con tasso da 0,8 a 1,5 g/l (art. 186 lett. b) e oltre 1,5 g/l (art. 186 lett. c) le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà;
- in caso di sinistro stradale le sanzioni previste dall’art. 186 sono raddoppiate;
- in caso di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest le sanzioni previste dall’art. 186 sono aumentate da un terzo alla metà.
conducenti con età inferiore a 18 anni:
- con tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l non potranno conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età.
- con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l non potranno conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.
L'accertamento dello stato di ebbrezza.
Cos’è lo stato di ebbrezza? E’ noto che gli effetti dell’assunzione di sostanze alcooliche variano da persona a persona in base alla corporatura, alla tolleranza individuale, al sesso, al metabolismo, al tipo di sostanza alcoolica ed alle sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno). E’ altrettanto noto che assumere sostanze alcoliche provoca, a seconda della quantità, uno stato di alterazione psicofisica e, precisamente, una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive ed un rallentamento dei riflessi.
Il legislatore, per valutare lo stato di ebbrezza, ha utilizzato il parametro della quantità di alcol assorbita dal sangue che viene misurata in grammi per litro (g/l). Il superamento della soglia consentita porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza.
Come viene accertato lo stato di ebbrezza? Il legislatore ha previsto due modalità di accertamento: le analisi del sangue e il test etilometrico (il cd. alcoltest).
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto, in alcuni casi, la legittimità dell’accertamento dello stato di ebbrezza attraverso alcuni indici sintomatici (per esempio l’irascibilità, l’incapacità di deambulare, la mancanza di coordinazione nei movimenti, la difficoltà di parlare…), tutti sintomi ricollegabili secondo massime empiriche allo stato di ebbrezza (Cass. Penale 39057/2004). E’ bene precisare che qualora la rilevanza penale non emerga in maniera significativa da tali indici sintomatici, la violazione dovrà essere ricondotta nella fattispecie più lieve disciplinata dalla lettera a) dell’art. 186, comma 2, ipotesi che non costituisce un reato penale bensì un illecito di tipo amministrativo (Cass. Penale sentenza n. 27940/2012, Cass. Penale sentenza n. 35303/2013).
Il legislatore non si è limitato ad elencare le tipologie di accertamento dello stato di ebbrezza bensì ha disciplinato ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186 citato, le modalità operative in cui debba avvenire l’accertamento del tasso alcolemico e, quindi, dello stato di ebbrezza.
Anzitutto occorre rammentare che l’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro può essere effettuato dagli organi accertatori solo nei casi in cui vi sia la preliminare prova positiva del precursore o di altro rilevamento qualitativo non invasivo effettuato nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica (cd. accertamenti qualitativi preliminari) oppure in ogni caso di incidente stradale oppure quando vi sia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica (indici sintomatici). Fuori da tali ipotesi, il conducente non potrà essere sottoposto al test etilometrico, pena l’inutilizzabilità processuale dei risultati.
Invece, l’accertamento del tasso alcolemico mediante esami clinici e analitici può disporsi qualora sussistano due condizioni: il coinvolgimento del soggetto in un incidente stradale e la conseguente sottoposizione a cure mediche.
Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
L’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro o analisi del sangue rientra nella categoria degli atti urgenti di polizia ex art. 354 c.p.p., imponendo, quindi, il rispetto delle garanzie difensive previste dalla disciplina codicistica tenuto conto che tale accertamento tecnico è irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi.
Pertanto, vi è l’obbligo per la polizia stradale di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante le operazioni, a pena di nullità dell’atto di accertamento (Cass. Penale Sez. Un. n. 5396/2015: la Suprema Corte ha specificato che tale nullità è rilevabile sino alla sentenza di primo grado).
L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento.
L’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore sussiste anche nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria deleghi il personale sanitario all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e, precisamente, solo quando il conducente sia già indiziato di reato al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico. In tal caso l’accertamento è finalizzato unicamente alla ricerca della prova della colpevolezza dell’indiziato. Diversamente, non sussiste l’obbligo se l’accertamento venga espletato al fine di curare la persona, e quindi per finalità mediche (Cass. Penale, sentenza n. 51284/2017).
L'etilometro.
I risultati dell’alcoltest, nei processi penali per guida in stato di ebbrezza, assumono il ruolo di “prova principale”. Occorre, dunque, prestare particolare attenzione alle esatte modalità dell’accertamento al fine di comprendere l’attendibilità dei risultati ottenuti.
Ma in cosa consiste l’etilometro o più comunemente detto “alcoltest”? L’alcoltest non è altro che uno strumento con il quale viene misurata la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria, precisamente misura la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata fornendo un’espressione indiretta della concentrazione di alcol nel sangue. Il risultato viene stampato su uno “scontrino”, il quale riporta data ed ora della misurazione, esito, tipo, numero di matricola dell’apparecchio e numero della prova. A tale “scontrino” si attribuisce generalmente natura di “prova documentale” ex art. 234 c.p.p..
Omologazione e taratura.
L’etilometro deve necessariamente rispondere ai requisiti dettati dal decreto dei Ministeri dei trasporti, di concerto con i Ministeri della sanità, dei lavori pubblici e dell’interno del 22 maggio 1990, n. 196.
L’etilometro prima di essere utilizzato deve essere sottoposto ad una omologazione mediante verifiche e prove presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD). Successivamente, attraverso controlli annuali affidati al medesimo centro incaricato per l’omologazione viene assicurata la corretta taratura dello strumento. Ogni verifica dovrà essere riportata sul cd. libretto metrologico. Tali controlli sono necessari affinché garantiscano il regolare funzionamento dello strumento e l’attendibilità del risultato.
La legittimità dell’accertamento mediante etilometro non può, quindi, prescindere dall’osservanza di tali obblighi di verifica periodica, la cui violazione comporta l’invalidità dell’accertamento e, di conseguenza, delle relative sanzioni.
Sul punto occorre segnalare una recente pronuncia della Corte di Cassazione Civile, la n. 1921/2019, secondo cui il verbale di accertamento redatto dall’organo accertatore dovrà necessariamente contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti, in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento. L’onere della prova circa il completo assolvimento dell’espletamento dell’evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità – e della piena attendibilità – dell’accertamento grava sulla Pubblica Amministrazione siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
Di tale avviso anche la Cassazione Penale: in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione (Cass. Penale 38618/2019).
Due prove ad intervallo minimo di 5 minuti.
La tassativa interpretazione dell’art. 79 Disp. att. C.d.S. impone agli organi accertatori di procedere al rilevamento del tasso alcolemico mediante l’esecuzione di due misurazione, intervallate da un tempo minimo di cinque minuti. Ciò al fine di evitare i cd. falsi positivi, e quindi assicurare la verifica di stabilità del tasso alcolemico riscontrato dal macchinario.
Per la configurazione di una determinata ipotesi prevista dall’art. 186 C.d.S. assume rilievo la misurazione con valore inferiore (es. prima misurazione 0,9 g/l, seconda misurazione 0,7 g/l, in tal caso si procederà secondo la fattispecie delineata dalla lettera a) del comma 2, art. 186 C.d.S.).
Si precisa che ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 C.d.S., il distacco temporale di cinque minuti che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Cass. Penale n. 24386/2018) e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Cass. Penale n. 36065/2017).
Il ritiro e la sospensione della patente di guida.
All’esito positivo dell’accertamento dello stato di ebbrezza, l’organo accertatore ritira la patente di guida e la trasmette al Prefetto competente per territorio che dovrà adottare i provvedimenti del caso.
E’ necessario distinguere l’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza costituisce illecito amministrativo (art. 186 co. 2 lett. a) dalle ipotesi in cui costituisce reato penale (art. 186 co. 2 lett. b) e c)).
Nel primo caso, le forze di polizia redigono un verbale di contravvenzione al Codice della Strada con l’importo della sanzione da pagare e la decurtazione dei punti patente (il verbale può essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla violazione). Inoltre, procederanno con il ritiro della patente di guida che verrà trasmessa al Prefetto unitamente agli atti del procedimento sanzionatorio entro 5 giorni dalla commissione della violazione. Il Prefetto, entro i successivi 15 giorni, dovrà emettere un decreto di sospensione della patente di guida (provvedimento impugnabile dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio). Tali termini devono intendersi perentori.
Diversamente, nei casi in cui la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato (lett. b) e c) dell’art. 186 C.d.S.) la sospensione della patente di guida avrà durata variabile in relazione alla gravità della violazione commessa ed è disposta con la sentenza di condanna, o come accade più frequentemente, con il decreto penale di condanna. In tali ipotesi, quindi, la sospensione è disposta direttamente dal Giudice Penale e solo la materiale esecuzione è affidata ad un successivo provvedimento amministrativo del Prefetto, il quale dovrà limitarsi alla mera applicazione di quanto disposto dal Giudice Penale (così stabilisce l’art. 224, comma 1, C.d.S.).
Il Codice della Strada, al comma 9 dell’art. 186, prevede in capo al Prefetto il potere di disporre la sospensione della patente di guida in via cautelare per i soli casi in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore ad 1,5 g/l. Tuttavia è prassi delle Prefetture emettere il decreto di sospensione della patente di guida in via cautelare anche per i casi con tasso alcolemico ricompreso nella ipotesi delineata dalla lett. b) dell’art. 186 C.d.S. (fascia 0,8/1,5 g/l).
E’ bene evidenziare che nei casi di sospensione della patente di guida in via cautelare, il decreto deve essere emesso e notificato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare. La giurisprudenza ritiene che non si possa andare oltre i 90 giorni dalla violazione, pena l’illegittimità della sospensione (Cass. Sez. Un., sent. n. 13226 del 6 giugno 2007; Cass. sent. n. 19955 del 26 settembre 2007).
E’ facile intuire che i due tipi di sospensione della patente di guida (in via cautelare o con sentenza di condanna) andranno collocati in due momenti diversi: il primo subito dopo la commissione del fatto mentre il secondo all’esito del procedimento penale. In tal modo, si è posto il problema della cumulabilità delle due sospensioni. La Giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato a più riprese la non cumulabilità dei periodi di sospensione. Sarà, quindi, onere del Prefetto – in esecuzione della pena inflitta dal Giudice Penale – provvedere alla detrazione del periodo sofferto quale sospensione cautelare.
Il decreto di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto è impugnabile con ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla notifica.
I lavori di pubblica utilità.
Il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. ha introdotto la possibilità per il soggetto interessato di sostituire la pena detentiva e pecuniaria comminata per il reato di guida in stato di ebbrezza con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ossia lavori socialmente utili e non retribuiti in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di lotta alle dipendenze, convenzionati con il Tribunale di competenza.
La durata dei lavori di pubblica utilità corrispondono a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria: un giorno di LPU (2 ore) equivale a 250 euro di pena pecuniaria o 1 giorno di pena detentiva.
Al termine del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Giudice, qualora il lavoro sia stato svolto con esito positivo, pronuncia l’estinzione del reato, dimezza la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e revoca il provvedimento di confisca del veicolo precedentemente sequestrato. Ovviamente, tali benefici restano preclusi in caso di violazione degli obblighi connessi alla svolgimento dei lavori di pubblica utilità, indicati dal giudice con il provvedimento di conversione della pena; in tale ultimo caso, il Giudice dovrà revocare la pena sostitutiva e ripristinare le sanzioni nella loro entità originaria.
E’ utile sottolineare che tale causa di estinzione del reato può essere concessa una sola volta e mai nel caso l’interessato abbia causato un sinistro stradale.
L’applicazione di tale istituto può derivare dall’iniziativa dell’imputato attraverso memorie e/o istanze al Giudice o anche dall’iniziativa di quest’ultimo con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna purché non vi sia il diniego da parte dell’imputato.
I lavori di pubblica utilità appaiono, dunque, una soluzione in virtù degli effetti premiali per l’imputato. Tuttavia, problematiche potrebbero sorgere quando il Prefetto abbia disposto la sospensione della patente di guida in via cautelare subito dopo l’accertamento del fatto e, nelle more della definizione del procedimento penale, potrebbe completamente esaurirsi il periodo di sospensione, rendendo inutile sotto tale aspetto lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (in tal caso, infatti, l’imputato potrebbe subire un periodo di sospensione cautelare superiore a quello che gli verrà definitivamente comminato dal Giudice penale a seguito del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità).
Per tale ragione, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha stabilito che le sanzioni accessorie durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità dovranno essere sospese in attesa della pronuncia del Giudice Penale: “In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ulteriormente applicata, si considera “sospesa” fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità” (Cass. Penale sentenza n. 48330/2017)
Pertanto, è bene valutare la possibilità di utilizzare tale istituto sin dalla fase immediatamente successiva alla commissione della violazione, potendo chiedere alla Procura di emettere una richiesta di decreto penale di condanna con sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (in tal modo si aggiungeranno gli effetti premiali del rito: riduzione della pena).
In ogni caso di guida in stato di ebbrezza la strategia difensiva deve essere individuata in base alle circostanze del caso concreto ed alle esigenze dell’interessato.
Per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza non sono sufficienti i meri indizi sintomatici (alito vinoso, andatura barcollante, occhi lucidi…) poiché realizzerebbe una violazione del principio di tassatività della fattispecie penale, facendo venir meno le garanzie dell’imputato e, più in generale, la certezza del diritto. Tuttavia, in alcuni casi sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità hanno ritenuto sufficienti ad integrare il reato di guida in stato di ebbrezza determinati indici sintomatici.
Costituiscono prova documentale a pieno titolo le risultanze del test etilometrico e del test ematico se espletati in modo legittimo (omologazione e taratura dell’etilometro, intervallo tra le due misurazioni, avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore…). Diversamente, profili di illegittimità potrebbero condurre certamente alla nullità dei risultati dell’etilometro e, conseguentemente, ad una pronuncia assolutoria.
Quando l’impianto accusatorio conduce a ritenere improbabile una pronuncia assolutoria, occorre ricercare il rimedio più efficace per limitare gli effetti negativi.
Andrà, quindi, valutata la possibilità di invocare una sentenza di tipo assolutorio per lieve tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. (in tal caso comunque si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ma non la confisca del veicolo).
Si potrà ricorrere all’istituto dei lavori di pubblica utilità, istituto introdotto per i reati di guida in stato di ebbrezza nel 2010, con il quale il condannato può sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata con la sentenza di condanna con i lavori di pubblica utilità svolti presso un ente convenzionato. Se il periodo di servizio presso l’ente ha esito positivo, il Giudice dell’Esecuzione pronuncerà l’estinzione del reato, dimezzerà il periodo di sospensione della patente di guida e revocherà il provvedimento di confisca del veicolo che fosse stato precedentemente sottoposto a sequestro.
E’ possibile attivarsi in un momento ancora precedente (nei giorni successivi alla commissione del fatto), reperendo velocemente un ente disposto a far svolgere all’indagato i lavori di pubblica utilità (rilasciando apposita dichiarazione in tal senso), affinché si possa sollecitare il PM titolare delle indagini a richiedere l’emissione di un decreto penale di condanna condizionato alla conversione delle pena in LPU. E’ il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S. a suggerirci tale possibilità. In tal modo si otterrà una celere definizione del procedimento penale e si garantirà l’effettività dei benefici a seguito dell’esito positivo dei lavori nonché lo sconto di pena previsti per il rito.
Nel caso in cui, come spesso accade, l’interessato non si rivolga immediatamente ad un legale e viene emesso il decreto penale di condanna, sarà possibile opporsi con la scelta del cd. patteggiamento subordinandolo alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. In questi casi rispetto ad una sentenza di condanna a seguito del giudizio ordinario si beneficerà degli sconti di pena in base al rito scelto.
E se l’interessato ne abbia già goduto o abbia provocato un incidente stradale?
Si potrebbe ricorrere all’istituto della “messa alla prova”, introdotto con la legge 28 aprile 2014, n. 67. La messa alla prova potrebbe apparire simile al lavoro di pubblica utilità ma ne differisce per gli effetti e per ciò che riguarda le sanzioni accessorie. Infatti, non vi sono benefici sotto il profilo della pena come nel caso dei LPU: quindi sia la sospensione della patente che la confisca del veicolo verranno applicate. Anche tale istituto potrà essere richiesto una sola volta.
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