Sinistro stradale: lettera inviata “per conoscenza” è valida anche come messa in mora
“Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24548 del 5 ottobre 2018, è tornata sulla questione dell’azione del danneggiato, in regime di indennizzo diretto, in relazione al risarcimento a seguito di sinistro stradale tra due veicoli stabilendo che la lettera di messa in mora inviata per conoscenza alla compagnia del veicolo danneggiante è valida ai fini dell’introduzione del giudizio ex art. 144 D.lgs. 209/2005 in combinato disposto con l’art. 145 D.lgs. 209/2005.
IL CASO: A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato cedeva il proprio credito ad una società X la quale inviava una lettera di messa in mora alla compagnia assicuratrice Y del veicolo danneggiato e per conoscenza alla compagnia assicuratrice Z del presunto danneggiante. Conclusa la fase stragiudiziale, la società X conveniva in giudizio dinanzi al G.d.P. di Torino il responsabile civile e la propria compagnia di assicurazione Z. Con atto di intervento si costituiva la compagnia assicuratrice Z, ma restavano contumaci gli originari convenuti. Il G.d.P. di Torino dichiarava la domanda improponibile.
La società X impugnava la sentenza del G.d.P.. Il Tribunale di Torino respingeva il gravame osservando che il danneggiato ha utilizzato la procedura di cui all’art. 149 cit. nella fase stragiudiziale (cd. indennizzo diretto) e, quindi, non può convenire in giudizio la compagnia assicuratrice Z del presunto danneggiato bensì la propria compagnia assicuratrice Y. In sostanza – escluso che le due azioni riconosciute dalla legge siano cumulabili tra loro ovvero proponibili in fasi successive – il Tribunale ha osservato che la parte danneggiata non aveva la possibilità di azionare la fase stragiudiziale sulla base della procedura di risarcimento diretto e, successivamente, agire giudizialmente nei confronti dell’altra compagnia assicurativa. La società X proponeva ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviava la causa al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.
La Suprema Corte, rifacendosi alla lettura costituzionalmente orientata degli artt. 144 – 145 e 149 del Codice delle Assicurazioni, stabiliva che anche una lettera inviata per conoscenza è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. Ed infatti, un soggetto che opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, informando anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata, qualora si riveli infruttuosa la trattativa, ha la possibilità di decidere di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile tenuto conto che la lettera inviata per conoscenza è sufficiente a rendere proponibile la domanda.
La Corte, dunque, cassando con rinvio ha statuito il seguente principio: “Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del D.lg. N. 209 del 2005, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.
Pertanto, il regime di indennizzo diretto rappresenta una facoltà introdotta dal legislatore per velocizzare il procedimento di risarcimento danni da sinistro stradale, ma resta sempre possibile utilizzare la vecchia procedura di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice del presunto danneggiante.