Sulla indicazione specifica dei motivi nell’impugnazione tributaria (Cass. 14857/2019)

da | Dic 6, 2019 | Tributario

Con la ordinanza n. 14857 del 30 maggio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di impugnazione tributaria l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione prescritta dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere necessariamente in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni a sostegno dell’appello.

Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale anche per le spese del giudizio.

Cassazione, Sezione VI - Tributaria, ordinanza n. 14857 del 30 maggio 2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 8230-2018 proposto da:

XXX…;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE …;

– controricorrente –

 

avverso la sentenza n. 2507/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 08/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLA PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA e IRAP;

che la CTP rigettava nel merito il ricorso;

che la CTR dichiarava inammissibile l’appello affermando che non appariva connotato di tutti i necessari presupposti che occorrono per un’impugnazione ammissibile, laddove il contribuente, in difformità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,non faceva altro che ribadire le doglianze già prospettate nel primo grado di giudizio in ordine all’atto impositivo, senza dunque muovere alcuna censura in maniera specifica alla decisione impugnata;

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 227 del 2016, cassava con rinvio sostenendo che l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione prescritta dall’art. 53, non deve consistere necessariamente in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni a sostegno dell’appello;

che la CTR, in sede di giudizio di rinvio, rigettava così l’appello: l’appello, ancorchè inammissibile, va rigettato per le seguenti ragioni, peraltro ben evidenziate e correttamente motivate dal giudice di primo grado, di seguito riportate, che danno conto delle doglianze del ricorrente: “….”. L’appello è dunque, per tali ragioni, infondato, confermandosi la pronuncia impugnata;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione ed erronea applicazione e interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto l’appello era ammissibile perché la decisione impugnata si fondava proprio sulla ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento e del precedente verbale della Guardia di finanza con la conseguenza che il contribuente, contestando in maniera puntuale e approfondita le valutazioni dell’ente impositore e dei verbalizzanti, ha assolto l’onere di impugnazione specifica imposto dalla norma in questione;

ritenuto che la CTR non ha minimamente motivato circa le ragioni della inammissibilità dell’appello, pur se la precedente sentenza di questa Corte n. 227 del 2016, riguardante questo stesso procedimento e che aveva cassato con rinvio alla suddetta CTR, aveva ragionevolmente e puntualmente enunciato il principio di diritto secondo il quale l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve consistere necessariamente in una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni a sostegno dell’appello;

ritenuto dunque che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019

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